vedi un po' qui: ( TITOLO I - punto 3)
REGIO DECRETO LEGGE 13/04/1939, N. 652. Accertamento generale dei fabbricati
urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1939, n. 108 e convertito in legge, con
modificazioni, con L. 11 agosto 1939, n. 1249. Vedi, ora, anche l'art. 15,
D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 650.
Sommario: TITOLO I - Dell'accertamento dei fabbricati e della valutazione
della relativa rendita catastale TITOLO II - Del nuovo catasto edilizio
urbano
TITOLO III - Applicazione delle imposte e determinazione del reddito
imponibile Disposizioni generali
TITOLO I Dell'accertamento dei fabbricati e della valutazione della relativa
rendita catastale
1.
E' disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato
dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili
non censite al catasto rustico,
allo scopo di: 1° accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne
la rendita; 2° costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri
immobili urbani
che si denomina nuovo catasto edilizio urbano.
2.
Alle operazioni di cui al precedente art. 1 provvede l'amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali secondo le disposizioni degli
articoli seguenti.
3.
L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare
in base a dichiarazione scritta presentata: a) dal proprietario o, se questi
è minore o
incapace da chi ne ha la legale rappresentanza; b) per gli enti morali, dal
legale rappresentante; c) per le società commerciali, legalmente costituite,
da chi, a
termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale; d) per
le società estere, da chi le rappresenta nel Regno.
Per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverse da
quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto,
è obbligato
alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la
ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca,
sono obbligati
alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del
condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.
Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo
comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di
uno, la
dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la
dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.
saluti G.
Post by SconosciutoPost by DGEio farei esposto citando che non dovevano neppure prenderla hanno
sbagliato a prenderla che era
come se io firmassi il docfa di casa tua, con che dirittoo
DGE
il problema è che non riesco a trovare scritto da nessuna parte che tu non
puoi firmare il docfa di casa mia e/o che loro sono tenuti ad accettare le
dichiarazioni solo di alcuni soggetti e non di altri
senza i riferimenti legislativi sono in balia degli eventi