Post by AladinoOK, è quello che capisco anche io (e che avevo detto, +o-).
Bene, ero io che non ti capivo allora :-)
Post by AladinoMa il titolare insiste con la sua versione, quella sempre usata fin'ora
e mai contestata: basta che le UI siano adattabili, ma non alla
fruizione completa, bensì alla visitabilità (per cui visitabilità
differita).
Credo ci sia un po' di confusione nei termini (da parte del titolare,
non tua :-)
Non sto a ri-trascrivere le definizioni di legge, visto che hai
sicuramente sottomano la normativa di riferimento (art. 2 D.M 236/89).
Provo anche qui a riassumere a mio modo:
- l'accessibilità rappresenta la condizione di fruibilità totale e
completa di una unità immobiliare; con l'accessibilità *TUTTO* deve
poter essere utilizzabile da persona portatrice di handicap.
Nell'edilizia residenziale privata l'accessibilità totale *NON* è mai
richiesta per gli alloggi; solo in quella sovvenzionata ci vuole una
quota minima di UI completamente accessibili (min. 1 ed almeno il 5% del
totale);
- la visitabilità differita *NON ESISTE*: la visibilità è una condizione
che deve essere garantita da subito; è immediata ed obbligatoria per le
plurifamiliari con parti comuni;
- l'adattabilità è una accessibilità differita (questa sì): oggi
l'alloggio non è fruibile integralmente, lo potrà diventare un domani,
con interventi modesti.
*TUTTO* quanto non è immediatamente accessibile *DEVE* essere adattabile
(art. 3.5 D.M. 236/89); quindi
Post by Aladinole UI siano adattabili, ma non alla
fruizione completa, bensì alla visitabilità
è una affermazione scorretta.
Post by AladinoNeppure lui sa dirmi da dove ha preso questa "versione della L.13", ma
sta di fatto che non gli/ci è mai stata contestata. Inoltre, a favore
della sua teoria, insiste sul fatto che se nelle parti comuni (degli
edifici con non più di tre piani f.t., come nel mio caso) non è prevista
l'installazione immediata del servoscala o ascensori, è un assurdo dover
prevedere la visitabilità immediata delle UI ai piani superiori.
Certo questa sembra una contraddizione della legge, ma una
interpretazione come quella di "lui" è fantasiosa perché da nessuna
parte viene detto niente del genere. Prova a ribaltare la questione e
cioè non pensare che la visitabilità sia un requisito in più inutile
dove non è necessaria l'installazione di ascensori e/o servoscala; il
ragionamento è questo: bisogna garantire lo standard accessibilità parti
comuni + visitabilità alloggi; per *AGEVOLARE* gli interventi minori e
non imporre oneri immediatamente ingiustificati, viene concesso di
derogare dall'installazione dei macchinari, ma le altre soluzioni
tecniche poco/niente costose (visitabilità) non sono derogabili.
Post by AladinoInoltre, facendo parte da anni di diverse commissioni, insiste anche sul
fatto che in nessun progetto di mini-appartamenti che lui ha visto, sia
mai stato prevista, anche da parte di altri tecnici, l'accessibilità
immediata del bagno (IMO, condizione prevista per la visitabilità).
Ecco il punto, qui c'è confusioni di termini. Con la visitabilità non
viene richiesto un bagno immediatamente accessibile: è prescritta la
sola possibilità di "accedere" (cfr. art. 2, lett H, DM 236/89). Come si
realizza? percorsi in piano dall'accesso all'alloggio (quindi non c'è
visitabilità se c'è anche un solo gradino per raggiungere almeno 1
servizio) e porte interne con larghezza utile di 75 cm. In questo modo
(e se posso raggiungere allo stesso modo anche la cucina e/o il
soggiorno) l'alloggio è visitabile; *nessuno* chiede/impone che il
servizio sia accessibile da subito (spazio di rotazione interno, spazi
di accostamento laterali e/o frontali ai sanitari, ecc.).
Post by AladinoMi sembra di essere l'unico che nuota contro corrente, ma non riesco a
trovare un appiglio normativo che contraddica quanto anche tu mi hai
detto.
Beh, ti dirò, non mi sto preoccupando di cercare norme che contraddicano
quello che ti ho appena scritto :-)))))))))))
Siccome dell'argomento ne sento parlare sin dal primo giorno in cui è
stata pubblicata la L 13/89, ti posso solo confermare però che questa è
l'applicazione in genere ritenuta conforme alla legge.
Ciao
Maci