Discussione:
Recupero sottotetti Lombardia e barriere architettoniche
(troppo vecchio per rispondere)
Gabriele Pranzo®
2006-04-03 11:08:38 UTC
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Ci risiamo... secondo voi, gli interventi di recupero dei sottotetti
derogano alla legge 13/89 o solo alla legge regionale 6/89 (fatte
salve visitabilità e adattabilità dell'alloggio)?
Io ho presentato progetto di recupero con l'aggiunta di una scala che
porta alle nuove unità immobiliari, e mi è stato detto che la scala
non rispetta le specifiche della L13 (inutile dire che a Milano gli
altri tecnici hanno sempre detto che, in casi analoghi, verificavano
le barriere solo per le singole unità immobiliari)


Ciao ciao.

--
gabriele pranzo-zaccaria architetto
ICQ 77540493
Maci
2006-04-03 13:21:19 UTC
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Post by Gabriele Pranzo®
Ci risiamo... secondo voi, gli interventi di recupero dei sottotetti
derogano alla legge 13/89 o solo alla legge regionale 6/89 (fatte
salve visitabilità e adattabilità dell'alloggio)?
Io ho presentato progetto di recupero con l'aggiunta di una scala che
porta alle nuove unità immobiliari, e mi è stato detto che la scala
non rispetta le specifiche della L13 (inutile dire che a Milano gli
altri tecnici hanno sempre detto che, in casi analoghi, verificavano
le barriere solo per le singole unità immobiliari)
Ciao ciao.
--
gabriele pranzo-zaccaria architetto
ICQ 77540493
Ciao Gabriele

boh :-(

solito casino tra normativa nazionale e statale.

Appena uscita la LR 6 la regione emanò una circolare su come far
coesistere la normativa nazionale e regionale. Circolare peraltro non
chiarissima, applicata da alcuni comuni, sconfessata (dal punto di vista
giuridico) da alcune interpretazioni ufficiose.

Oggi dopo le varie riforme costituzionali (a partire dal 2001) la
materia dovrebbe essere probabilmente di competenza esclusiva regionale,
alla peggio concorrono quella nazionale (principi fondamentali) e quella
regionale (contenuto specifico).

Se la competenza fosse solo regionale ovviamente il problema non si
pone, dato che la LN 13 non andrebbe applicata.

Se invece la competenza fosse concorrente secondo me la creazione di
collegamenti verticali accessibili oltre il terzo piano (art. 1, c. 3d
della LN 13) è principio fondamentale, quindi non derogabile.

E' però anche vero che un recupero dei sottotetti (ristrutturazione
edilizia secondo la normativa regionale) non consiste nella costruzione
di un nuovo edificio né nella ristrutturazione di un intero edificio
(art. 1, c. 1 LN 13) e quindi la norma nazionale non andrebbe applicata.

Quindi solo normativa regionale.

Quindi solo adattabilità ed accessibilità.

Se tutto ciò fosse confermato da un valente legale anziché da un comune
geometra sarebbe ancora meglio ;-)

Ciao

Maci
Gabriele Pranzo®
2006-04-03 16:52:20 UTC
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Post by Maci
Se tutto ciò fosse confermato da un valente legale anziché da un comune
geometra sarebbe ancora meglio ;-)
Hehe :)
Mah, è che i legali (ne ho sposato una!) di solito capiscono poco di
edilizia e urbanistica.
Ho comunque riguardato una vecchia circolare della regione lombardia a
proposito della L.15, che secondo me per analogia è ancora valida,
dato che la nuova legge sui sottotetti per quanto riguarda le barriere
architettoniche ripete esattamente il contenuto della L.15.
In particolare:

7) Nel caso di recupero a fini abitativi del sottotetto ricorre
l'obbligo di installazione dell'ascensore o del servoscale?

Giova puntualizzare che la L.R. 15/96 si configura quale disciplina a
carattere speciale, come testimoniano gli ampi spazi derogatori che
contempla. Ciò premesso, per quanto attiene all'incidenza della
specifica normativa in materia di superamento delle barriere
architettoniche dettata dalla L.R. 6/89, il legislatore regionale ha
compiuto una scelta chiara ed esplicita, nel senso di prevedere
l'applicazione della legislazione in toto, bensì "limitatamente ai
requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio" (art.3,
comma4, L.R. 15/96). Tali requisiti, come definiti dall'art.14, commi
2 e 3, della L.R. 6/89, sono dettagliati nell'allegato alla legge
stessa (p.ti 6.1.1 e 6.1.2), e risultano riferiti esclusivamente
all'alloggio e non alle parti comuni dell'edificio.
Rimane, pertanto, escluso l'obbligo di installazione dell'ascensore e
del servoscala, sia nelle parti comuni che nell'alloggio, in caso di
recupero a fini abitativi di un sottotetto, trattandosi di requisiti
di accessibilità e non di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio,
richiesti, invece, dall'art.3 della L.R. 15/96.



Ciao ciao.

--
gabriele pranzo-zaccaria architetto
ICQ 77540493
Maci
2006-04-04 07:49:50 UTC
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Post by Gabriele Pranzo®
Post by Gabriele Pranzo®
Ho comunque riguardato una vecchia circolare della regione lombardia a
proposito della L.15, che secondo me per analogia è ancora valida,
dato che la nuova legge sui sottotetti per quanto riguarda le barriere
architettoniche ripete esattamente il contenuto della L.15.
(...)

Certo, me la ricordo (era una circolare di risposta a quesiti tipici
sulla LR 22 mi pare).
Però non c'è mai nessun riferimento alla LN 13, che viene ignorata
bellamente, come è ovvio vista la fonte ;-)
La tua domanda iniziale era un'altra, a cui la circolare non dà
risposta: magari avesse iniziato dicendo: "La LN 13 non è da applicarsi
...".

Ciao

Maci
Gabriele Pranzo®
2006-04-04 15:45:45 UTC
Permalink
Post by Maci
Però non c'è mai nessun riferimento alla LN 13, che viene ignorata
bellamente, come è ovvio vista la fonte ;-)
Vero, però scrive "Rimane, pertanto, escluso l'obbligo di
installazione dell'ascensore e del servoscala, sia nelle parti comuni
che nell'alloggio"; vorrà pure significare qualcosa!!
Tra l'altro questa circolare è del 21 aprile 2000, e la legge 13 era
già uscita da un po'


Ciao ciao.

--
gabriele pranzo-zaccaria architetto
ICQ 77540493
Maci
2006-04-04 16:48:53 UTC
Permalink
Post by Gabriele Pranzo®
Vero, però scrive "Rimane, pertanto, escluso l'obbligo di
installazione dell'ascensore e del servoscala, sia nelle parti comuni
che nell'alloggio"; vorrà pure significare qualcosa!!
Tra l'altro questa circolare è del 21 aprile 2000, e la legge 13 era
già uscita da un po'
Altrettanto vero.
Personalmente però punterei più sulla inapplicabilità per principio
della LN 13 (per ambito di applicazione o per competenza costituzionale,
a tua scelta). Diversamente credo che sia poco sostenibile che una norma
regionale bypassi una norma nazionale.

(e poi, dai! la ci capirà qualcosa la tua gentil consorte: che ne dice?)

:-))))

Ciao

Maci
Gabriele Pranzo®
2006-04-04 17:25:06 UTC
Permalink
Post by Maci
Personalmente però punterei più sulla inapplicabilità per principio
della LN 13 (per ambito di applicazione o per competenza costituzionale,
a tua scelta).
In che senso?
Post by Maci
(e poi, dai! la ci capirà qualcosa la tua gentil consorte: che ne dice?)
Nulla: è avvocato civilista e per lei il diritto amministrativo è
oscuro :)


Ciao ciao.

--
gabriele pranzo-zaccaria architetto
ICQ 77540493
Maci
2006-04-05 06:41:50 UTC
Permalink
Post by Gabriele Pranzo®
Post by Maci
Personalmente però punterei più sulla inapplicabilità per principio
della LN 13 (per ambito di applicazione o per competenza costituzionale,
a tua scelta).
In che senso?
Intendevo dire che abbiamo descritto due scenari:
tu punti a convincere il tecnico comunale che il contenuto della legge
regionale sui sottotetti prevale sulla norma nazionale sulle barriere
architettoniche;
io preferisco andare in un'altra direzione e cioè dire che la legge 13
non è applicabile per due motivi a scelta: perché il recupero dei
sottotetti è al di fuori del campo di applicazione della legge stessa
(che è limitato a nuove costruzioni o ristrutturazione di interi
fabbricati) oppure perché la materia è costituzionalmente di competenza
solo regionale e quindi la LN 13 è da dimenticare. Sono moooolto
titubante sul discorso competenza costituzionale (qui l'avvocato conta),
molto più sicuro sul fatto che la LN 13 non si applica su interventi
parziali.

Tra la tua ipotesi e la mia .... fammi pensare .... preferisco la mia
:-))))))))

Ciao

Maci
Gabriele Pranzo®
2006-04-05 10:35:43 UTC
Permalink
Post by Maci
tu punti a convincere il tecnico comunale che il contenuto della legge
regionale sui sottotetti prevale sulla norma nazionale sulle barriere
architettoniche;
Mmh... questo è comunque difficile; mi può aiutare la circolare della
regione, ma è tutto da discutere
Post by Maci
io preferisco andare in un'altra direzione e cioè dire che la legge 13
non è applicabile per due motivi a scelta: perché il recupero dei
sottotetti è al di fuori del campo di applicazione della legge stessa
(che è limitato a nuove costruzioni o ristrutturazione di interi
fabbricati)
Probabilmente sono ignorante... perchè dici di INTERI fabbricati? Mi
sembrava che parlasse di interventi di ristrutturazione generici (devo
controllare)
Post by Maci
oppure perché la materia è costituzionalmente di competenza
solo regionale e quindi la LN 13 è da dimenticare. Sono moooolto
titubante sul discorso competenza costituzionale (qui l'avvocato conta),
molto più sicuro sul fatto che la LN 13 non si applica su interventi
parziali.
Tra la tua ipotesi e la mia .... fammi pensare .... preferisco la mia
:)) probabilmente sì... per il discorso della competenza costituzionale, sinceramente... boh!
è un argomento che ignoro


Ciao ciao.

--
gabriele pranzo-zaccaria architetto
ICQ 77540493
Maci
2006-04-05 10:59:09 UTC
Permalink
Post by Gabriele Pranzo®
Post by Gabriele Pranzo®
Probabilmente sono ignorante... perchè dici di INTERI fabbricati? Mi
sembrava che parlasse di interventi di ristrutturazione generici (devo
controllare)
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21)

"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati."

Art.1
1. I progetti relativi alla costruzione di *nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici*, ivi compresi quelli (...)


Ciao

Maci
MioMao
2006-04-05 11:04:40 UTC
Permalink
X-No-Archive: yes
----------------------------------------------------------

** Ciao Maci e Gabriele
Post by Maci
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21)
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati."
Art.1
1. I progetti relativi alla costruzione di *nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici*, ivi compresi quelli (...)
...no.. 'spetta... non tralasciare la parte più importante!!
Leggi bene... più sotto cosa dice:
------
Art.1
1. I progetti relativi alla costruzione di *nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici*, ivi compresi quelli di ristrutturazione
parziale a firma dell'arch. Gabriele Pranzo, Milano.
------
:-D

A parte gli schersi..... ihmo il Maci ha (+ che) ragione.
Condivido.
--
Bye
MioMao
Gabriele Pranzo®
2006-04-06 08:52:32 UTC
Permalink
On Wed, 5 Apr 2006 13:04:40 +0200, "MioMao"
Post by MioMao
ivi compresi quelli di ristrutturazione
parziale a firma dell'arch. Gabriele Pranzo
HEHE!


Ciao ciao.

--
gabriele pranzo-zaccaria architetto
ICQ 77540493
Gabriele Pranzo®
2006-04-06 08:55:02 UTC
Permalink
Post by Maci
1. I progetti relativi alla costruzione di *nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici*, ivi compresi quelli (...)
Però nel DM 236, art 1
3. alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti
punti 1 e 2, anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente
decreto

qui non dice interi... anche se in effetti questo è solo l'attuazione
della L.13


Ciao ciao.

--
gabriele pranzo-zaccaria architetto
ICQ 77540493
Maci
2006-04-06 09:21:46 UTC
Permalink
Post by Gabriele Pranzo®
qui non dice interi... anche se in effetti questo è solo l'attuazione
della L.13
appunto ....
La legge ha un ambito di applicazione; se rientro nell'ambito di
applicazione vado a guardarmi il DM 236 altrimenti ciccia.....

:-)

Ciao

Maci

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